Art. 11.
(Fondo di riserva per le spese impreviste).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, il «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardano le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della presente legge, e all'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e che, comunque, non impegnano i bilanci futuri con carattere di continuità.
      2. Il trasferimento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle voci di bilancio sono effettuati mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle voci interessate.
      3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco, da approvare con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può essere esercitata la facoltà di cui al comma 2.
      4. Alla legge di approvazione del budget è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal Fondo di cui al presente articolo.

 

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